Il pedone cade nella buca del marciapiede coperta di acqua: deve essere risarcito
Con la sentenza n. 11430 del maggio 2011 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità di una Pubblica amministrazione da cose in custodia, per i casi piuttosto frequenti in cui i pedoni cadano nelle buche stradali e riportino lesioni.
Nel caso giunto all’attenzione della Corte, una turista aveva richiesto il risarcimento danni nei confronti di un Comune per le lesioni derivate dalla caduta in una buca piena d’acqua nella pavimentazione del marciapiede.
Nel corso dei precedenti giudizi di merito, dopo avere premesso che la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l’addebito di responsabilità in capo al Comune per difetto di manutenzione e, altresì il nesso causale fra la situazione della strada e l’infortunio occorso al pedone, era stata poi qualificata come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua e non visibile quindi dall’infortunata, ciò sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente. La Corte, definendo la sentenza illogica e contraddittoria, ha quindi accolto il ricorso della donna spiegando che erroneamente «la sentenza impugnata ha cioè considerata come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione, che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune, bensì un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non avere visto tempestivamente la buca». In sostanza, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la Corte di Appello «ha confuso un evento (del tutto normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno».