DIVORZIO SI CAMBIA!
DIVORZIO SI CAMBIA!
Svolta sull’assegno di mantenimento
Perde d’importanza il criterio del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio per determinare l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge che lo richiede.
Con la recentissima sentenza 11504 la Cassazione ha abbandonato il pluriconsolidato parametro, segnando quella che può essere definita senza ombra di dubbio una vera e propria rivoluzione in materia.
Addio al tenore di vita, per l’assegno conta l’indipendenza economica!
D’ora in poi, a contare sarà il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica e non più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Anche se, in verità, simili decisioni si sono susseguite negli ultimi anni, con questa sentenza la Cassazione ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del ‘tenore di vita matrimoniale’ indicando quale parametro di spettanza dell’assegno – avente natura ‘assistenziale’ – l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”.
Tenendo conto del fatto che le sentenze in Italia fanno giurisprudenza ma non vincolano le decisioni successive dei giudici, va detto che ci sono già sentenze della Cassazione del 2013 e del 2015 nonché tante pronunce di giudici di merito che vanno in questo senso.
Vediamo i nuovi parametri previsti dai giudici: «Il possesso di redditi di qualsiasi specie»; quello di «cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari»; le «capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo. E infine «la stabile disponibilità di una casa di abitazione». Spetta all’ex coniuge che chiede l’assegno, «allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive».
Altra è la posizione dei figli che resta assolutamente preservata.
Opposizione a decreto ingiuntivo – nullità della citazione – motivo irrilevante e suggestivo
Ancora un’importante vittoria del nostro Studio davanti la Suprema Corte di Cassazione.
FATTI DI CAUSA
- M.G. ottenne dal Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 1.033.000 nei confronti delle tre sorelle, sulla premessa che quella somma costituiva il corrispettivo del debito ereditario, da dividere in tre quote, gravante sulle medesime per la gestione, da parte del ricorrente, del patrimonio immobiliare della defunta madre, attività da lui svolta dal 1977 fino al 2005.
Ai fini che interessano in questa sede, il decreto fu opposto da una delle sorelle (assistita dallo Studio Legale Capodiferro & Primi) e nel giudizio l’opposto MG rimase contumace. Il Tribunale, in assenza del fascicolo monitorio dell’opposto, accolse l’opposizione e revocò – nei limiti della quota parziaria dell’opponente, e quindi per la somma di Euro 334.616,13 – il decreto ingiuntivo, condannando l’opposto MG alle spese di lite.
- La pronuncia è stata impugnata da M.G. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 marzo 2014, ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione in opposizione e dell’intero giudizio di primo grado, ivi compresa la sentenza; quindi, decidendo il merito della causa, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha rigettato tutte le domande di M.G. e l’ha condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte d’Appello, in rito, che l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo proposto da una delle sorelle era nullo per mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione sulla copia notificata all’opposto; tale nullità, se conduceva alla nullità dell’intero giudizio di primo grado, sentenza compresa, era tuttavia da ritenere sanata tramite la proposizione, da parte del creditore opposto (MG), dell’atto di appello; Continue reading “Opposizione a decreto ingiuntivo – nullità della citazione – motivo irrilevante e suggestivo”