Il mancato rispetto delle distanze legali tra diverse costruzioni non è ostativo al rilascio del condono edilizio da parte della Pubblica Amministrazione.
Il condono edilizio attiene, infatti, al rapporto pubblicistico tra il comune e il richiedente, nel senso che viene sanata la violazione delle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio nei soli rapporti tra l’amministrazione e il richiedente.
Resta sempre salva la possibilità dei proprietari limitrofi, che fossero danneggiati dalla violazione, di far valere il diritto al rispetto delle distanze davanti al giudice civile ordinario, a tutela del diritto di proprietà.
Così ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4494